Diritto bancario – Contratto di conto corrente – Contratto di apertura di credito – Recesso della Banca – Tutela del fideiussore
“In caso di recesso della banca dal contratto di conto corrente bancario, il fideiussore resta tenuto al soddisfacimento del debito quale esistente alla data dello scioglimento del rapporto e in tale misura cristallizzato”.
Nel caso di specie, la Suprema Corte ribadisce la legittimità del comportamento della banca che aveva revocato degli affidamenti ai propri clienti, in ragione dell’entità della esposizione debitoria, esercitando il diritto di recesso dal contratto di conto corrente e dal relativo contratto di apertura di credito._x000d_
Il ricorrente lamentava, in particolare, che il recesso riguardasse solo il contratto di credito e non anche il relativo contratto di apertura di credito. _x000d_
Sul punto, la Corte precisa che, seppure debba riconoscersi l’autonomia del contratto di conto corrente rispetto al contratto, solo eventualmente connesso, di apertura di credito, non può escludersi che il recesso della banca possa essere contestualmente riferito a entrambi i contratti. _x000d_
Infatti, l’art. 1833 c.c. prevede la facoltà di ciascuna delle parti di recedere dal contratto di conto corrente a tempo indeterminato a ogni chiusura periodica del conto, previo preavviso di dieci giorni; analoga previsione è contenuta nell’art. 1845, comma 3, c.c. con riferimento al contratto di apertura di credito a tempo indeterminato, salvo preavviso di quindici giorni._x000d_
In tali casi, la tutela del fideiussore si risolve nel principio di cui alla massima.