15 Maggio 2019
Distanza di sicurezza: si presume la responsabilità del conducente tenuto a rispettarla, a meno che non sia in grado di fornire una prova liberatoria
Tribunale di Catania, sez. V civ., sentenza 8 maggio 2019, n. 1939 (g. A. I. Artino)
Ai sensi dell'art. 149, comma 1, del d.lgs. n. 285 del 1992, il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo dello stesso, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione "de facto" di inosservanza della distanza di sicurezza. Ne consegue che, esclusa l'applicabilità della presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., egli resta gravato dall'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto del mezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili.