09 Gennaio 2019

Domanda generica di condanna: oneri di allegazione e prova

Cass. Civ., sez. II, sentenza 3 gennaio 2019, n. 10 (rel. G. Fortunato)
L'allegazione dei fatti costitutivi del diritto fatto valere, del quale deve essere dimostrata l'esistenza, è necessaria anche quando venga proposta una domanda generica di condanna senza una determinazione dell'ammontare del credito, rimandata al successivo giudizio (Cass. 24/1995).
Inoltre, ai sensi dell'art. 278 c.p.c., non è sufficiente accertare l'illegittimità della condotta, ma occorre anche valutarne, sia pure in modo sommario e con valutazione probabilistica, la portata dannosa, senza la quale il diritto al risarcimento, di cui si chiede anticipatamente la tutela, non può essere configurato.
In tale ipotesi ciò che viene rinviato al separato giudizio è soltanto l'accertamento in concreto del danno nella sua determinazione quantitativa, mentre l'esistenza del fatto illecito e della sua potenzialità dannosa devono essere esaminati nel giudizio relativo all'an debeatur e di essi va data la prova sia pure sommaria e generica, in quanto ne costituiscono il presupposto (Cass. 21326/2018; Cass. 25638/2010; Cass. 10453/2010).

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