Domanda nuova in appello Inammissibile Idonea ad interrompere la prescrizione
La domanda nuova in appello, seppure inammissibile, è idonea ad interrompere la prescrizione.
Le Sezioni Unite cassano la sentenza impugnata, ove il giudice d’appello ha considerato tamquam non esset, ai fini della interruzione della prescrizione, la domanda proposta con l’atto d’appello, in quanto nuova e perciò inammissibile. In tal modo la Corte d’Appello ha confuso l’aspetto processuale dell’inammissibilità con quello sostanziale dell’interruzione della prescrizione. L’art. 2943 c.c. stabilisce che la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell’atto con il quale si inizia un giudizio, nonché dalla domanda proposta nel corso di esso. Orbene, la domanda nuova va notificata al difensore costituito, sebbene questi sia solo un rappresentante in senso tecnico della parte sostanziale, nell’ambito del processo in corso. In tale ipotesi, la prescrizione non decorre, quindi, fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio. L’unica eccezione a tale ulteriore effetto, di natura sospensiva, è costituita dall’estinzione del processo, dovuta a comportamento inattivo della stessa parte; che, comunque, fa salvo l’effetto interruttivo istantaneo legato alla notificazione di citazione. Anche la domanda inammissibile, in particolare, abbisogna di una pronuncia giudiziale, suscettibile di passaggio in giudicato formale: prima della quale essa costringe la controparte a difendersi attivamente, palesando pienamente la volontà dell’attore di esercitare il diritto nella specie di credito.
Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza n. 1516 del 27 gennaio 2016 (pres. Rovelli est. Berna