13 Marzo 2020

Domande nuove in appello – Eccezione rilevabile d’ufficio

Cass. Civ., S.U., 9 gennaio 2020, n. 157 (rel. Genovese)
Il divieto di proporre domande nuove in appello, di cui all'art. 345 c.p.c., comma 1, integrando violazione del principio del doppio grado di giurisdizione, è di ordine pubblico, per cui la sua violazione va rilevata anche d'ufficio in sede di legittimità, senza che possa spiegare alcuna influenza l'accettazione del contraddittorio (Sez. 3, Sentenza n. 383 del 2007). Il divieto di proporre domande nuove in appello, previsto dall'art. 345 c.p.c., comma 1, è posto a tutela di un interesse di natura pubblicistica, sicchè la relativa violazione è rilevabile in sede di legittimità anche d'ufficio (Sez. 3, Sentenza n. 20557 del 30/09/2014).

Nel procedimento di secondo grado davanti al Tribunale superiore delle acque pubbliche avverso pronuncia del tribunale regionale, in mancanza di una norma che espressamente disciplini il contenuto dell’atto introduttivo del giudizio d’appello, si applicano, in forza del rinvio contenuto nel R.D. n. 1775 del 1933, art. 208, le regole del codice di procedura civile e, dovendo detto rinvio intendersi di natura non già recettizia, bensì formale, e, quindi, dinamicamente riferito alle corrispondenti norme del codice vigente che regolano il giudizio di gravame, anche l’appello dinanzi al Tribunale superiore deve seguire le prescrizioni dettate dall’art. 342 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. in L. n. 134 del 2012 (Sez. U, Sentenza n. 31113 del 2017).

Allegati