20 Aprile 2021

Domicilio digitale: notifica PEC al difensore ai fini del termine breve per l’impugnazione

Cass. Civ., sez. VI, ordinanza 16 aprile 2021, n. 10186 (rel. G. Dongiacomo)
Ai fini del termine breve di impugnazione, la notifica della sentenza finalizzata alla decorrenza di quest'ultimo (ove la legge non ne fissi la decorrenza diversamente o solo dalla comunicazione a cura della cancelleria), a garanzia del diritto di difesa della parte che ne è destinataria (in ragione della competenza tecnica del destinatario nella valutazione dell'opportunità della condotta processuale più conveniente da porre in essere ed in relazione agli effetti decadenziali derivanti dalla sua inosservanza), dev'essere univocamente rivolta a tale fine acceleratorio e percepibile come tale dal destinatario e va, dunque, eseguita o nei confronti del procuratore della parte ovvero della parte presso il suo procuratore, nel domicilio eletto o nella residenza dichiarata, con la conseguenza che la notifica alla parte, senza espressa menzione, nella relata di notificazione, del suo procuratore quale destinatario (anche solo presso il quale quella è eseguita), non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione (Cass. SU n. 20866 del 2020).
Inoltre, il termine breve d'impugnazione, previsto dall'art. 325 c.p.c., decorre dalla notificazione della pronuncia anche per le sentenze emesse ai sensi dell'art. 281 sexíes c.p.c.: le quali, peraltro, non costituiscono un documento distinto dal verbale di causa che la contiene e nel quale il giudice inserisce la redazione del dispositivo e dei motivi della decisione, come si ricava, in particolare, dall'art. 35 disp.att. c.p.c., nel testo introdotto dall'art. 117 del d.lgs. n. 51 del 1998, tant'è che la sottoscrizione da parte del giudice della sentenza emessa ai sensi dell'art. 281 sexíes c.p.c. equivale a sottoscrizione anche del verbale d'udienza, atteso che tale verbale costituisce parte integrante della sentenza stessa, di cui forma un corpo unico.

In materia di notificazioni al difensore, a seguito dell’introduzione del “domicilio digitale”, corrispondente all’indirizzo pec che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell’ordine di appartenenza, secondo le previsioni di cui all’art. 16 sexies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. in I. n. 221 del 2012, come modificato dal d.l. n. 90 del 2014, conv., con modif., in I. n. 114 del 2014, la notificazione dell’atto di appello
va eseguita all’indirizzo pec del difensore costituito risultante dal ReGIndE (Cass. n. 14140 del 2019).

In materia di notificazioni al difensore, poi, in seguito all’introduzione del “domicilio digitale”, previsto dall’art. 16 sexies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla I. n. 221 del 2012, come modificato dal d.l. n. 90 del 2014, conv. con modif. dalla I. n. 114 del 2014, è valida la notificazione al difensore eseguita presso l’indirizzo pec risultante dall’albo professionale di appartenenza, in quanto corrispondente a quello
inserito nel pubblico elenco di cui all’art. 6 bis del d.lgs. n. 82 del 2005, atteso che il difensore è obbligato, ai sensi di quest’ultima disposizione, a darne comunicazione al proprio ordine e quest’ultimo è obbligato ad inserirlo sia nei registri INIPEC, sia nel ReGindE di cui al d.m. n. 44 del 2011, gestito dal ministero della giustizia (Cass. SU n. 23620 del 2018; Cass. n. 29749 del 2019, in motiv.).