Il domicilio digitale prevale su ogni altra forma di domiciliazione
A seguito dell'istituzione del cd. "domicilio digitale", le notificazioni indirizzate alla parte che ne possegga uno, o che comunque ne indichi uno nell'ambito di un processo civile, devono essere eseguite con preferenza presso di esso.
Prevale, infatti, il cd. "domicilio digitale" su ogni altra forma di domiciliazione prevista dalla legge, a meno che l'interessato non abbia dichiarato espressamente di voler eleggere domicilio, oltreché presso il suo recapito digitale, anche presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario di fronte al quale penda la lite, ovvero nel caso in cui la notifica presso il domicilio digitale non sia stata in concreto possibile a causa dell'inaccessibilità dell'indirizzo di posta elettronica per causa imputabile al destinatario (come, ad esempio, nel caso della cd. "casella piena": Cass.11 febbraio 2020 n. 3164).
In materia di notificazioni al difensore, a seguito dell’introduzione del cd. “domicilio digitale” (corrispondente all’indirizzo di posta elettronica certificata che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell’Ordine di appartenenza, secondo le previsioni di cui all’art. 16 sexies del D. L. n. 179 del 2012, convertito con modificazioni in Legge n. 221 del 2012, come modificato dal D.L. n. 90 del 2014, convertito con modificazioni in Legge n. 114 del 2014), questa Corte ha affermato, innanzitutto, che la notificazione dell’atto di appello vada eseguita all’indirizzo p.e.c. del difensore costituito risultante dal Re.G.Ind.E., pur se esso non sia stato indicato negli atti dal difensore medesimo, sicché è nulla la notificazione che sia stata effettuata – ai sensi dell’art. 82 del R. D. n. 37 del 1934 – presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario innanzi al quale pende la lite, anche se il destinatario abbia omesso di eleggere il domicilio nel Comune in cui ha sede quest’ultimo, a meno che, oltre a tale omissione, non ricorra anche la circostanza che l’indirizzo di posta elettronica certificata non sia accessibile per cause imputabili al destinatario (Cass. 8 giugno 2018 n.14914; Cass. 23 maggio 2019 n.14140; Cass. 18 gennaio 2019 n. 1411).
Ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare, anche dopo l’introduzione del “domicilio digitale” resta valida la notificazione effettuata — ai sensi dell’art. 82 del R. D. n. 37 del 1934 — presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario innanzi al quale pende la lite, nel caso in cui il destinatario abbia scelto, eventualmente in associazione a quello digitale, di eleggervi il domicilio (Cass. 29 gennaio 2020 n. 1982).
Inoltre, qualora la parte, pur avendo eletto domicilio ai sensi dell’art. 82 del R. D. n. 37 del 1934, abbia indicato nei propri atti un indirizzo di posta elettronica certificata, senza circoscrivere la portata di tale indicazione alle sole comunicazioni, sussiste l’obbligo di procedere alle successive notificazioni nei confronti della stessa parte esclusivamente in via telematica; con conseguente inidoneità della notificazione della sentenza d’appello eseguita presso il domiciliatario, anziché presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione (Cass. 1° giugno 2020 n. 10355).