04 Febbraio 2026

Emergenza Covid-19 – Giurisdizione del giudice amministrativo

Cassazione Civile, Sezioni Unite, ordinanza 29 gennaio 2026, n. 1952 (Regolamento di giurisdizione)
In ipotesi di causa petendi incentrata sull’inefficienza dello svolgimento dei compiti di amministrazione attiva nell’ambito dell’organizzazione del servizio sanitario nazionale (S.S.N.) prima e durante la crisi pandemica da Covid-19, trova rilievo la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 104/2010, in relazione alle controversie afferenti ad un servizio di pubblica utilità, quale è, per l’appunto, il S.S.N.
(Nel caso di specie, il petitum sostanziale che sorregge l’azione giudiziaria è individuato nella dedotta lesione di diritti fondamentali - quello alla salute dei congiunti deceduti a causa del Covid-19 e, quindi, quello all’integrità del rapporto parentale degli attori/interventori - cagionata dalle azioni/omissioni dell’apparato amministrativo (Stato/Regioni) nell’apprestamento di misure adeguate a fronteggiare la crisi pandemica).

In termini analoghi si è espressa Cass., S.U., n. 18540/2023, che ha ritenuto sussistere la giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda di condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero della Salute al risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla compressione dei diritti fondamentali attuata durante il periodo dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, siccome fondata sulla pretesa inadeguatezza della gestione ed organizzazione del servizio sanitario nazionale, così da appartenere alla giurisdizione esclusiva di detto giudice le controversie relative all’esercizio del potere amministrativo discrezionale concernente la gestione e l’organizzazione di un servizio pubblico.

Alla luce di quanto recentemente affermato dalle Sezioni Unite (Cass., S.U., n. 26080/2025), la domanda risarcitoria del privato che lamenti un vulnus dell’incolpevole affidamento sulla correttezza del comportamento della P.A. dà evidenza alla lesione non già di un interesse legittimo, bensì del diritto soggettivo alla autodeterminazione del singolo nelle scelte che comportano impegno di risorse, al riparo da ingerenze illecite o da comportamenti scorretti altrui, la cui protezione si realizza mediante l’imposizione di reciproci doveri di comportamento, ispirati a buona fede, tra i soggetti di una relazione instaurata in vista della conclusione di un contratto o dell’emissione di un provvedimento amministrativo.

Ne consegue che la giurisdizione sulla relativa controversia compete al giudice amministrativo allorché – come nel caso in esame – la condotta della P.A., asseritamente produttiva del danno, risulti in qualche modo connessa all’esercizio del potere autoritativo nelle materie indicate dall’art. 133 c.p.a., trovando tale potere un ulteriore ed esplicito limite nelle regole di buona fede e di tutela dell’incolpevole affidamento, sicché il giudizio sulla responsabilità investe inevitabilmente il modo in cui è esso è stato esercitato, anche se non sotto il profilo del rispetto delle regole di validità.

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