17 Febbraio 2021
Equipollenza tra i registri INIPEC e Reginde
Cass. Civ., sez. I, sentenza 3 febbraio 2021, n. 2460 (rel. S. Oliva)
A seguito dell'istituzione del cd. "domicilio digitale" di cui all'art. 16 sexies del D. L. n. 179 del 18.10.2012, convertito con modificazioni in Legge n. 221 del 7.12.2012, come modificato dal D. L. n. 90 del 24.6.2014, convertito con modificazioni in Legge n. 114 dell'11.8.2014, le notificazioni e comunicazioni degli atti giudiziari, in materia civile, sono ritualmente eseguite -in base a quanto previsto dall'art. 16 ter, comma 1, del D. L. n. 179 del 2012, modificato dall'art. 45-bis, comma 2, lettera a), numero 1), del D. L. n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 114 del 2014, e successivamente sostituito dall'art. 66, comma 5, del D. Lgs. n. 217 del 13.12.2017, con decorrenza dal 15.12.2013- presso un indirizzo di posta elettronica certificata estratto da uno dei registri indicati dagli artt. 6 bis, 6 quater e 62 del D. Lgs. n. 82 del 2005, nonché dall'articolo 16, comma 12, dello stesso decreto, dall'articolo 16, comma 6, del D. L. n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia e, quindi, indistintamente, dal registro denominato INI-PEC e da quello denominato Re.G.Ind.E