20 Giugno 2018

Esecuzione su fondo patrimoniale

Cass. civ., Sez. VI, ordinanza 19 giugno 2018, n. 16176
In tema di fondo patrimoniale, il criterio identificativo dei crediti il cui soddisfacimento può essere realizzato in via esecutiva sui beni conferiti nel fondo va ricercato nella relazione esistente tra gli scopi per cui i debiti sono stati contratti ed i bisogni della famiglia, con la conseguenza che l'esecuzione sui beni del fondo o sui frutti di esso può avere luogo qualora la fonte e la ragione del rapporto obbligatorio abbiano inerenza diretta ed immediata con i bisogni della famiglia (conf. Cass. 31 maggio 2006, n. 12998; 8 luglio 2003, n. 11230). Il giudice di merito ha accertato che la società appellata era consapevole dell'estraneità del debito ai bisogni della famiglia perché a conoscenza della funzione di garanzia, che aveva il debito cambiario, di obbligazioni di una società in precarie condizioni economiche. Tale giudizio di fatto, che implica l'esclusione di un'inerenza diretta ed immediata del debito cambiario ai bisogni della famiglia, trovando causa piuttosto nell'assunzione di garanzia in relazione ai debiti della società in precarie condizioni economiche (e di cui la stessa creditrice sarebbe stata consapevole), non è stato impugnato specificatamente mediante la denuncia di vizio motivazionale. In presenza del presupposto di fatto accertato dalla corte territoriale, la censura in termini di violazione di legge si traduce in istanza di revisione del giudizio di fatto, implicante uno scrutinio precluso nella presente sede di legittimità.

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