09 Marzo 2018

Formulazione dell’appello: specificità dei motivi.
Impugnazione del provvedimento di revoca di ammissione al gratuito patrocinio

Cass. Civ., sez. VI, ordinanza 8 marzo 2018, n. 5535

Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012 n. 134, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte voliti va una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice; resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l’atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado. <br> <br>

Indipendentemente dalla circostanza che esso sia eventualmente pronunziato nel contesto della sentenza che definisce il giudizio di merito, il provvedimento di revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio resta in ogni caso assoggettato esclusivamente al mezzo di impugnazione suo proprio, e cioè l’opposizione da proporsi al capo dell’ufficio giudiziario del magistrato che ha disposto la revoca, ai sensi dall’art. 170 del D.P.R. n. 115 del 2002.