25 Maggio 2009

Furto perpetrato grazie all’uso delle impalcature – Responsabilità dell’imprenditore proprietario delle impalcature – Concorrente responsabilità del condominio – Per violazione degli obblighi di custodia – Sussistenza

“In caso di furto perpetrato grazie all’utilizzo di impalcature, sussiste la concorrente responsabilità del condominio committente (insieme a quella dell’imprenditore proprietario delle impalcature) nei confronti del condomino danneggiato, individuabile sia sulla base degli obblighi di custodia, e in particolare sul dovere di vigilare sull’operato dell’appaltatrice affinché questa adotti tutte le cautele necessarie a evitare l’evento dannoso, sia sulla base di una culpa in eligendo per aver affidato l’opera a un’impresa inidonea”.

La Corte di Legittimità, dopo aver confermato l’orientamento che sancisce la responsabilità dell’impresa proprietaria dell’impalcatura ex art. 2043 c.c., affronta il problema della concorrente responsabilità del condominio._x000d_
In particolare, afferma la Corte che “la questione di una concorrente responsabilità del Condominio è legata strettamente a quella dell’imprenditore (…). L’autonomia dell’appaltatore, il quale esplica la sua attività nell’esecuzione dell’opera assunta con propria organizzazione apprestandone i mezzi, nonché curandone le modalità e obbligandosi verso il committente a prestargli il risultato della sua opera, comporta che, di regola, l’appaltatore deve ritenersi unico responsabile dei danni derivati a terzi dall’esecuzione dell’opera._x000d_
Tuttavia, una corresponsabilità del committente può configurarsi sia in ipotesi di violazione di regole di custodia, ex art. 2051 c.c., che in caso di riferibilità dell’evento al committente stesso per culpa in eligendo per essere stata affidata l’opera ad un’impresa assolutamente inidonea ovvero quando l’appaltatore – in base ai patti contrattuali – sia stato un semplice esecutore degli ordini del committente ed abbia agito quale nudus minister attuandone specifiche direttive”._x000d_