29 Gennaio 2018
Giudicato interno
Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 26 gennaio 2018, n. 2046
La regola della rilevabilità d'ufficio delle questioni, in ogni stato e grado del processo, va coordinata con i principi che governano il sistema delle impugnazioni, nel senso che essa opera solo quando sulle suddette questioni non vi sia stata una statuizione anteriore, mentre, ove questa vi sia stata, i giudici delle fasi successive possono conoscere delle questioni stesse solo se e in quanto esse siano state riproposte con l'impugnazione, atteso che altrimenti si forma il giudicato interno che ne preclude ogni ulteriore esame. Nel caso di specie, in assenza di una specifica pronuncia del Tribunale sulla questione della proponibilità della domanda per sussidiarietà dell'azione (art. 2042 c.c.), non si è formato il giudicato interno, sicché il giudice d'appello correttamente ha esaminato la questione de qua, essendovi controversia nel giudizio sulla fondatezza della domanda di ingiustificato arricchimento.