16 Maggio 2018

Giudice di pace: l’incompetenza per materia deve essere dichiarata non oltre la prima udienza di effettiva trattazione

Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 15 maggio 2018, n. 11816
Nel caso di opposizione a precetto proposta davanti al giudice di pace la rilevazione, sia ad istanza dell'opposto, sia da parte del giudice d'ufficio, della incompetenza per materia di quel giudice per essere l'opposizione riconducibile all'art. 617 cod. proc. civ. e soggetta, quindi, alla competenza per materia del tribunale in funzione di giudice dell'esecuzione, in quanto avente natura di opposizione agli atti esecutivi, deve avvenire alla prima udienza di effettiva trattazione, in applicazione dell'art. 38 cod. proc. civ. con adattamento alle forme del giudizio davanti a quel giudice. Verificatasi la preclusione l'incompetenza non può essere rilevata d'ufficio dal giudice con la sentenza anche quando egli proceda alla qualificazione dell'opposizione ai sensi dell'art. 617 con la sentenza e nemmeno dalla parte opposta con un motivo di ricorso per cassazione contro la sentenza.

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