15 Novembre 2019

Giudizio di rinvio: statuto e linee guida

Cass. Civ., sez. III, ordinanza 13 novembre 2019, n. 29328 (rel. Olivieri)
Lo statuto dei poteri riservati al Giudice di merito, ai sensi dell'art. 394 c.p.c., cui la causa perviene dalla Corte di cassazione che ha disposto il rinvio cd. prosecutorio, è stato ampiamente indagato e definito dalla giurisprudenza di questa Corte secondo le seguenti linee guida.

a) In sede di giudizio di rinvio, giusta il comma 2 dell’art. 394 c.p.c., è fatto divieto alle parti di formulare nuove conclusioni e, quindi, di proporre domande ed eccezioni nuove o di prospettare nuove tesi difensive, atteso che l’oggetto di siffatto giudizio è predeterminato e che il giudice di rinvio è tenuto, nel decidere la causa, ad applicare, in virtù del vincolo derivante dall’art. 384 cod. proc. civ. il principio di diritto – e cioè l’enunciazione della volontà della legge con riferimento alla concreta fattispecie decisa nella sentenza impugnata – formulato dalla S.C. (Corte cass. Sez. L, Sentenza n. 5249 del 13/05/1995): tale divieto si estende in via generale al potere di allegazione di nuovi fatti ma anche di prospettazione di nuove questioni in diritto (Corte cass. Sez. L, Sentenza n. 9401 del 06/09/1995), non essendo consentita alcuna immutazione del precedente “thema decidendum” (Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 15952 del 13/07/2006).

b) Qualora la sentenza della Corte di Cassazione abbia fissato, ai sensi dell’art. 384, primo comma, cod. proc. civ., i criteri che devono informare la risoluzione della controversia, tutte le questioni in proposito precedentemente dedotte devono intendersi implicitamente decise quale presupposto necessario e logicamente inderogabile della pronuncia espressa in diritto, con la conseguenza che la sentenza di legittimità che dispone il rinvio vincola il giudice al quale la causa è rinviata non solo in ordine ai principi di diritto affermati, ma anche in relazione ai necessari presupposti di fatto da ritenersi accertati in via definitiva nella precorsa fase di merito, quali premesse logico – giuridiche della pronunzia di annullamento (Corte cass. Sez. L, Sentenza n. 10659 del 29/10/1997; id. Sez. 3, Sentenza n. 8252 del 20/08/1998; id. Sez. 3, Sentenza n. 11615 del 18/11/1998; id. Sez. 2, Sentenza n. 1524 del 11/02/2000; id. Sez. 3, Sentenza n. 11650 del 03/08/2002; id. Sez. 3, Sentenza n. 11939 del 22/05/2006), rimanendo preclusa finanche la rilevabilità “ex officio” del giudicato interno, non rilevata dalla Corte di legittimità (Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 5800 del 28/06/1997), così come la rilevabilità, in sede di rinvio, delle questioni rilevabili di ufficio ma non considerate in sede di legittimità, che non possono essere più esaminate nel successivo giudizio di rinvio, e neppure nel corso del controllo di legittimità a cui le parti sottopongano la sentenza del giudice di rinvio (Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 5131 del 04/06/1996; id. Sez. 3, Sentenza n. 1437 del 09/02/2000; id. Sez. 3, Sentenza n. 14075 del 01/10/2002; id. Sez. 2, Sentenza n. 12479 del 07/07/2004; id. Sez. 2, Sentenza n. 6292 del 31/03/2016), con la sola eccezione delle questioni ricollegabili al “jus superveniens” (Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 9015 del 27/08/1999).

c) E’ stato ulteriormente precisato che, anche nel caso in cui, nel giudizio di cassazione, la sentenza impugnata sia stata annullata per il vizio di violazione di legge, si deve ritenere che il giudice di rinvio abbia il potere di procedere nuovamente all’accertamento del fatto, nell’ambito delle conclusioni precedentemente assunte dalle parti, valutando liberamente le prove già raccolte, come può desumersi dalla considerazione: che l’art. 394 cod. proc. civ., in realtà, non pone il divieto di immutare la base di fatto che costituisce il presupposto del principio di diritto enunciato nella sentenza d’annullamento; che una simile conclusione è indiscutibile nell’ipotesi di efficacia del principio di diritto in un nuovo giudizio, dopo l’estinzione di quello in corso; e, infine, che nuovi accertamenti di fatto nel giudizio di rinvio sono implicitamente presupposti dal nuovo testo dell’art. 384 c.p.c., sulla decisione della causa nel merito, che può essere adottata dalla Corte di legittimità soltanto “qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto” (cfr. Corte cass. Sez. L, Sentenza n. 2436 del 17/03/1999). Ciò si verifica in particolare quando la sentenza di cassazione con rinvio reimposti secondo un diverso angolo visuale i termini giuridici della controversia, così da richiedere l’accertamento dei fatti, intesi in senso storico o normativo, non trattati dalle parti e non esaminati dal giudice di merito perché ritenuti erroneamente privi di rilievo, rendendosi in tal caso ammissibili anche le nuove prove che servano a supportare tale nuovo accertamento, non operando rispetto ad esse la preclusione di cui all’art. 345, terzo comma, cod. proc. civ. (Corte cass. Sez. 2, Sentenza n. 16180 del 26/06/2013; id. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 9768 del 18/04/2017). In ogni caso tale ulteriore sviluppo istruttorio del giudizio di rinvio deve intendersi correlato eziologicamente esclusivamente alla pronuncia di annullamento, essendo inibita alle parti ogni nuova attività, istruttoria od assertiva “che non dipenda strettamente” dalle statuizioni della Corte (cfr. Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 23380 del 16/12/2004), insorgendo un vero e proprio vincolo per il Giudice del rinvio a svolgere le ulteriori indagini di fatto, laddove sia stato allo stesso demandato, dalla sentenza di cassazione della SC, il compito di procedere ad ulteriori accertamenti di fatto, non potendo a ciò sottrarvisi adducendo la tardività delle relative istanze istruttorie (Corte cass. Sez. L, Sentenza n. 3186 del 01/03/2012).

d) E’ stato, quindi, definitivamente confermato l’orientamento giurisprudenziale (cfr. Corte cass. Sez. L, Sentenza n. 6707 del 06/04/2004; id. Sez. 5, Sentenza n. 8381 del 05/04/2013; id. Sez. 3, Sentenza n. 22885 del 10/11/2015; id. Sez. 3 – , Sentenza n. 16660 del 06/07/2017) per cui i vincoli alla attività del Giudice del rinvio debbono ricercarsi interamente all’interno del “dictum” della sentenza di cassazione con rinvio, ex art. 383, comma 1, c.p.c., venendo tali poteri a dimensionarsi in modo differente secondo il tipo di vizio di legittimità che ha determinato la necessità del rinvio prosecutorio, e dunque a seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per “violazione o falsa applicazione di norme di diritto”, ovvero per “vizi di motivazione” in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero “per l’una e per l’altra ragione”: nella prima ipotesi, il giudice di rinvio è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell’art. 384, comma primo, cod. proc. civ., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l’accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo (in tal caso limiti e l’oggetto del giudizio di rinvio sono fissati esclusivamente dalla sentenza di cassazione,  la quale non può essere sindacata o elusa dal giudice di rinvio, neppure in caso di violazione di norme di diritto sostanziale o processuale -salvo solo il caso di giuridica inesistenza- o di constatato errore del principio di diritto affermato, la cui giuridica correttezza non è sindacabile dal giudice del
rinvio neppure alla stregua di arresti giurisprudenziali precedenti, contestuali o successivi della Corte di legittimità: Corte cass. Sez. 3,
Sentenza n. 3458 del 06/03/2012); nella seconda ipotesi, il giudice non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma può anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata, tenendo conto, peraltro, delle preclusioni e decadenze già verificatesi (essendo peraltro tenuto ad osservare il divieto di fondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento impugnato ritenuti illogici ed eliminando, a seconda dei casi, le contraddizioni ed i difetti argomentativi riscontrati: Corte cass. Sez. L, Sentenza n. 12102 del 29/05/2014); nella terza ipotesi, la “potestas iudicandi” del giudice di rinvio, oltre ad estrinsecarsi nell’applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione “ex novo” dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione sia consentita in base alle direttive impartite dalla Corte di cassazione e sempre nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse.

Allegati