06 Dicembre 2018
Giudizio svolto in contumacia di una parte: la sentenza deve essere notificata alla parte personalmente
Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 5 dicembre 2018, n. 31516 (Rel. Scrima)
Nell'ipotesi in cui il giudizio si sia svolto nella contumacia di una parte, ritualmente o meno dichiarata (e perfino ancorché erroneamente dichiarata), la sentenza che lo conclude deve essere notificata alla parte personalmente, ai sensi dell'art. 292, ultimo comma, cod. proc. civ., con l'effetto di rendere applicabile il termine breve per impugnare di cui all'art. 325 cod. proc. civ. (Cass. 14/03/2013, n. 6571; Cass. 14/02/2012, n. 2113; Cass. 24/02/2011, n. 4485; Cass. 31/08/2009, n. 18915; Cass. 25/01/2007, n. 1647; Cass. 15/03/2006, n. 5682).