29 Maggio 2019

Gli eredi del trasportato non possono agire iure proprio ex art. 141 C.d.A.

Cass. Civ., sez. III, sentenza 27 maggio 2019, n. 14388 (rel. E. Iannello)
Gli eredi del terzo trasportato non sono legittimati ad esercitare, in relazione a danni subiti iure proprio, l'azione diretta ex art. 141 d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), essendo questa riservata al terzo trasportato.
E' da escludere anzitutto che la lettera della legge consenta l'estensione del suo campo di applicazione a danneggiati diversi dal terzo trasportato: oltre al significato proprio del termine, appare non superabile il ripetuto riferimento al «veicolo a bordo del quale (il danneggiato) si trovava al momento del sinistro».
Ma è anche da escludere che la norma sia suscettibile di applicazione analogica. Infatti, la portata certamente innovativa della norma — ancorché apprezzabile, non con riferimento al fondamento della responsabilità, ma sul piano degli oneri di allegazione e prova gravanti sul soggetto (il terzo trasportato) cui è attribuito il potere di azione diretta ai fini del risarcimento del danno — conferisce alla stessa carattere eccezionale, che osta ad una sua applicazione analogica a casi non espressamente previsti.

In tal senso si è già espressa la Suprema Corte rilevando che l’estensione della tutela del terzo trasportato ad ipotesi non specificamente previste ed a favore di soggetti non espressamente contemplati, appare difficilmente predicabile in via di analogia, ai sensi dell’art. 14 prel., in quanto l’art. 141 cod. ass. prevede una regola risarcitoria che prescinde dall’accertamento della colpa e, per ciò, di carattere eccezionale, con conseguente preclusione all’applicabilità in via analogica (Cass. 08/02/2019, n. 3729).