29 Marzo 2018

Gli ordini di investimento non devono avere forma scritta

Cass. civ., Sez. VI, ordinanza 28 marzo 2018, n. 7746
L'art. 23 t.u.f., laddove impone la forma scritta, a pena di nullità, per i contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento, si riferisce ai contratti quadro, e non ai singoli ordini di investimento che vengano poi impartiti dal cliente all'intermediario (per tutte: Cass. 9 agosto 2017, n. 19759; Cass. 2 agosto 2016, n. 16053; Cass. 29 febbraio 2016, n. 3950). Né è rilevante, [...], quanto prescritto dal Regolamento Consob n. 11522/1998 con riferimento agli ordini telefonici. Infatti, l'art. 60 del detto regolamento, che impone alla banca intermediaria di registrare su nastro magnetico, o altro supporto equivalente, gli ordini inerenti alle negoziazioni in valori mobiliari impartiti telefonicamente dal cliente, costituisce uno strumento atto a garantire agli intermediari, mediante l'oggettivo ed immediato riscontro della volontà manifestata dal cliente, l'esonero da ogni responsabilità quanto all'operazione da compiere, ma non impone, in assenza di specifica previsione, un requisito di forma, sia pure ad probationem, degli ordini suddetti, restando inapplicabile la preclusione di cui all'art. 2725 c.c. (Cass. 15 gennaio 2016, n. 612).

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