07 Aprile 2026
Illeciti stradali – Obbligo di comunicazione dati del conducente solo dopo definizione dei procedimenti avverso il verbale di infrazione
Cassazione Civile, sezione seconda, ordinanza 17 dicembre 2025, n. 32988 (rel. C. Trapuzzano)
In materia di illeciti stradali, la violazione prevista dall'art. 126-bis, secondo comma, c.d.s. – consistente nella mancata comunicazione, nei sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, dei dati personali e della patente di guida del conducente al momento della commessa violazione presupposta – si configura soltanto quando siano definiti i procedimenti giurisdizionali o amministrativi proposti avverso il verbale relativo alla precedente infrazione di riferimento, non insorgendo prima di allora alcun obbligo nei termini siffatti.
Ne consegue che, in caso di esito sfavorevole per il ricorrente dei predetti procedimenti, l'amministrazione è tenuta ad emettere un nuovo invito per l'obbligato, dalla cui notifica decorrono i sessanta giorni per adempiere alle incombenze di cui alla citata disposizione; mentre, in caso di esito favorevole (con annullamento del verbale di accertamento), viene meno il presupposto per la configurazione della violazione.
Nella fattispecie il Tribunale, in funzione di giudice d’appello, aveva erroneamente ritenuto che la comunicazione in ordine all’impugnazione del verbale presupposto di contestazione dell’infrazione al codice della strada, per violazione dell’art. 142, ottavo comma, c.d.s., non costituisse giustificato motivo ai fini della sospensione o interruzione dell’obbligo di comunicazione dei dati del conducente.
Senza peraltro considerare che in primo grado era stato accolto il ricorso proposto avverso il verbale presupposto contenente l’irrogazione della sanzione, procedimento quest’ultimo correlato con l’obbligo di comunicazione previsto dalla citata disposizione.