24 Novembre 2014

Illegittima segnalazione del debitore alla centrale dei rischi – Risarcimento del danno non patrimoniale anche all’ente collettivo

“In ipotesi di illegittima segnalazione del debitore alla centrale rischi devono riconoscersi sia il danno non patrimoniale alla persona, anche giuridica, con riguardo ai valori della reputazione e dell’onore (essendo anche i soggetti collettivi titolari dei diritti della personalità a tutela costituzionale ex art. 2 Cost.), sia il danno al patrimonio, che può essere oggetto della prova presuntiva, quale conseguenza per l’imprenditore di un peggioramento della sua affidabilità commerciale, essenziale anche per l’ottenimento e la conservazione dei finanziamenti, con lesione del diritto ad operare sul mercato secondo le regole della libera concorrenza. In particolare, anche nei confronti dell’ente collettivo è configurabile la risarcibilità del danno non patrimoniale, intesa come qualsiasi conseguenza pregiudizievole di un illecito che, non prestandosi ad una valutazione monetaria basata su criteri di mercato, non possa essere oggetto di risarcimento ma di riparazione: allorquando, cioè, il fatto lesivo incida su di una situazione giuridica dell’ente che sia equivalente ai diritti fondamentali della persona umana garantiti dalla costituzione. Entrambi tali danni possono essere liquidati in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c.”

Ai fini dell’obbligo di segnalazione che incombe sulle banche, il credito può essere considerato in sofferenza allorché sia vantato nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o che versino in situazioni sostanzialmente equiparabili, nozione che non si identifica con quella dell’insolvenza fallimentare, dovendosi far riferimento ad una valutazione negativa della situazione patrimoniale, apprezzabile come “grave difficoltà economica”._x000d_
La segnalazione di una posizione di sofferenza non può scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento, ma deve essere determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione di insolvenza._x000d_
Nel caso di specie, in mancanza del rispetto dei superiori principi, la Suprema Corte riconosce l’illiceità della segnalazione, da cui sono derivati il pregiudizio alla reputazione dell’azienda e la conseguente situazione di difficoltà aziendale, avendo l’errata segnalazione della banca inciso sulla libera concorrenza ed avvantaggiato altre aziende del settore, con conseguente perdita di competitività sul mercato della società segnalata per le occasioni commerciali sfumate.