17 Maggio 2012

Illegittimità costituzionale del Codice del Turismo: 19 articoli del Decreto Legislativo n. 79 del 23.05.2011 censurati per eccesso di delega governativa

La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di 19 articoli del D.lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 – c.d. Codice del Turismo – per eccesso di delega. _x000d_
La Consulta ha messo in evidenza, mediante la sentenza in commento, che l’intervento del legislatore statale è andato oltre i limiti fissati dalla Legge di delegazione n. 246 del 2005, ingerendosi in materia di riassetto dei rapporti tra Stato e Regione nel settore del turismo, realizzando così un accentramento di funzioni spettanti in via ordinaria alle Regioni._x000d_
Per tale motivo, è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma primo, del Codice del Turismo e di ben 18 articoli dell’allegato n. 1, per violazione degli articoli 76 e 77, primo comma, Cost., in relazione all’art. 117, quarto comma, e dell’art. 118, primo comma, Cost._x000d_
In sostanza, il legislatore delegato aveva il potere di disciplinare, raggruppare e riordinare le norme statali attinenti alla materia del turismo, negli ambiti di sua competenza esclusiva, ma non poteva regolamentare ex novo i rapporti tra Stato e Regioni per la stessa materia, neanche attraverso il ricorso alla c.d. “attrazione in sussidiarietà”, metodo di intervento dello Stato, il quale si ingerisce di materie e settori rientranti nella competenza di un ente territoriale “minore”, al fine di garantire determinati obiettivi, che trae origine dal principio introdotto in ambito europeo dal Trattato di Maastricht._x000d_
Pare il caso evidenziare che nell’ambito europeo, a differenza di quanto attuato in ambito italiano, il principio di sussidiarietà consente l’intervento superiore della Comunità europea, “soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell’azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell’azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario” (cfr. art. 5 Trattato CE post Trattato di Maastricht)._x000d_
Pertanto, l’Unione Europea, ente “superiore”, interviene in via sussidiaria, esercitando le competenze dello Stato membro, solo dopo che sia stata portata a termine un’attività di indagine, burocratica e governativa, al fine di accertare la sussistenza di tutti i requisiti, in virtù dei quali si possa intervenire in via sussidiaria ex art. 5 TCE (insufficiente possibilità di realizzazione degli obiettivi dell’azione; dimensioni dell’azione; effetti dell’azione; comparazione tra capacità dello stato membro e dell’Unione Europea) (cfr. Fausto Pocar, “Diritto dell’Unione Europea”), e non può accadere che l’ente superiore, senza le opportune verificazioni, intervenga in via sussidiaria esercitando competenze dell’ente minore._x000d_
Il legislatore delegato, pertanto, anziché disporre in merito a materie che non rientrano nella sua competenza, avrebbe dovuto porre attenzione all’oggetto della delega, che era circoscritto al coordinamento formale ed alla ricomposizione logico – sistematica della legislazione nazionale nel settore del turismo, al fine di semplificare la normativa di settore.