24 Gennaio 2019

Improcedibile il ricorso in Cassazione, ove non sono costituiti tutti gli intimati, senza deposito di attestazione di conformità autografa

Cass. Civ., sez. VI, ordinanza 23 gennaio 2019, n. 1911 (rel. M. Cigna)
La sesta sezione applica i principi enunciati dalle Sezioni Unite (n. 22438/2018) in relazione alla procedibilità del ricorso predisposto in originale telematico e notificato a mezzo di PEC:
1) il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo PEC, senza attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1-bis e 1-ter, legge n. 53 del 1994, o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non ne comporta l'improcedibilità ai sensi dell'art. 369 c.p.c. nel caso in cui il controricorrente, benché tardivamente costituitosi, depositi copia analogica di detto ricorso autenticata dal proprio difensore, sia in quello in cui, ai sensi dell'art. 23,comma 2, d.lgs. n. 82 del 2005, non ne abbia disconosciuto la conformità all'originale notificatogli;
2) anche ai fini della tempestività della notificazione del ricorso in originale telematico sarà onere del controricorrente disconoscere la conformità agli originali dei messaggi di PEC e della relata di notificazione depositati in copia analogica non autenticata dal ricorrente; br> 3) qualora il destinatario della notificazione a mezzo PEC del ricorso nativo digitale rimanga solo intimato, il ricorrente potrà depositare, ai sensi dell'art. 372 c.p.c. (e senza necessità di notificazione ai sensi del secondo comma di tale disposizione), l'asseverazione di conformità all'originale (ex art. 9 della legge n. 53 del 1994) della copia analogica depositata sino all'udienza di discussione (art. 379 c.p.c.) o all'adunanza in camera di consiglio (art. 380-bis, 380-bis.1. e 380-ter c.p.c.), dovendo in difetto il ricorso essere dichiarato improcedibile;
4) nel caso in cui il destinatario della notificazione a mezzo PEC del ricorso nativo digitale depositi il controricorso e disconosca la conformità all'originale della copia analogica informe del ricorso depositata, sarà onere del ricorrente, nei termini anzidetti (sino all'udienza pubblica o all'adunanza di camera di consiglio), depositare l'asseverazione di legge circa la conformità della copia analogica, tempestivamente depositata, all'originale notificato, dovendo in difetto il ricorso essere dichiarato improcedibile;
5) nel caso in cui vi siano più destinatari della notificazione a mezzo PEC del ricorso nativo digitale e non tutti depositino controricorso, il ricorrente - posto che il comportamento concludente ex art. 23,comma 2, c.a.d. impegna solo la parte che lo pone in essere - sarà onerato di depositare, nei termini suindicati, l'asseverazione di cui all'art. 9 della legge n. 53 del 1994, dovendo in difetto il ricorso essere dichiarato improcedibile.

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