Inadempimento degli obblighi informativi e risoluzione del contratto di investimento
"La circostanza che l’investitore abbia in precedenza investito in titoli speculativi non esonera l’intermediario finanziario dall’adempiere all’obbligo informativo, ancorché l’investitore rifiuti di fornire informazioni sul proprio profilo di rischio; pertanto, l’intermediario deve essere condannato a restituire all’investitore il valore dei c.d. Cirio bond acquistati e finiti in default, a causa dell’inadempimento dell’obbligo informativo”
La decisione in commento si segnala per avere affrontato un tema di notevole interesse, quale è quello afferente al contenuto e alla portata degli obblighi informativi ricadenti sull’intermediario in caso di conclusione di contratto quadro e successivo compimento di specifiche operazioni di investimento.
Nello specifico, l’investitore aveva chiesto e ottenuto la risoluzione dei contratti di investimento per l’acquisto dei c.d. Cirio bond, lamentando l’inadempienza dell’intermediario finanziario, reo di non avere sufficientemente informato il cliente in ordine alla pericolosità dell’operazione di investimento.
Si precisa, innanzitutto, che l’intermediario non è esonerato dall’obbligo di valutare l’adeguatezza dell’investimento ancorché il cliente sia un investitore abituale e non abbia fornito specifiche informazioni sui propri obiettivi di investimento e sulla propria propensione al rischio. In base a principi ben noti alla giurisprudenza di legittimità, l’intermediario, in tali ipotesi, è comunque tenuto a compiere, in base ai generali principi di correttezza e trasparenza, specifica valutazione di adeguatezza (Cass. 16 marzo 2016, n. 5250; Cass. 19 gennaio 2016, n. 816; Cass. 19 ottobre 2012, n. 18039).
Gli obblighi informativi al cui adempimento è tenuto l’intermediario sono diversi a seconda della fase cui si faccia riferimento, nel complesso rapporto che lo lega all’investitore.
Prima della conclusione del contratto quadro, l’intermediario è tenuto a consegnare il documento informativo sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari, nonché ad acquisire le informazioni sull’investitore circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento e la sua propensione al rischio (art. 28, comma 1, regolamento Consob n. 11522/1998).
A seguito della conclusione del contratto quadro, l’intermediario è tenuto ad informare l’investitore in merito alla natura, ai rischi e alle implicazioni della singola operazione di investimento (art. 28 reg. Consob, cit.), dovendo altresì astenersi dal porre in esecuzione operazioni inadeguate rispetto al profilo del cliente (art. 29 reg. Consob, cit.).
L’obbligo informativo successivo alla conclusione del contratto quadro si presenta come funzionale al compimento dello specifico atto dispositivo, modellandone il contenuto, dal momento che esso è diretto ad assicurare scelte di investimento consapevoli.
L’immediata conseguenza logica che la giurisprudenza di legittimità fa discendere da tale osservazione è l’essenzialità dell’obbligo informativo e la sua incidenza sul sinallagma contrattuale (del singolo ordine di investimento). Esclusa, pertanto, la responsabilità precontrattuale, si ravvisa nella risoluzione del contratto di investimento la conseguenza dell’accertato inadempimento dell’obbligo informativo, in quanto: “in assenza di un consenso informato dell’interessato il sinallagma del singolo negozio di investimento manc[a] di trovare piena attuazione, giustificandosi, per tale via, la risoluzione per inadempimento del medesimo”.
Risolto il contratto di investimento, l’intermediario deve restituire l’importo versato dal cliente per l’acquisto dei c.d. Cirio bond.