30 Dicembre 2020

Incapacità a testimoniare: il terzo trasportato è sempre incapace anche se risarcito

Corte d'Appello di Catania, sez. II, sentenza 26 novembre 2020, n. 2177
Un soggetto trasportato che ha subito danni in seguito ad un sinistro stradale è ritenuto sempre incapace a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., nel giudizio intercorrente tra il conducente e il terzo responsabile. La vittima chiamata a deporre, infatti, è in tal caso astrattamente titolare di un interesse giuridicamente rilevante all'esito della lite, tale da giustificarne l'intervento, quand'anche abbia già ottenuto il risarcimento” (cfr. Cass. n. 19121/2019; in questo senso Cass. ord. n. 12660/2018; Cass. sent. n. 19258/2015, Cass. sent. n. 16541/2012, Cass. sent. n. 13585/2004).

Il terzo trasportato è sempre incapace a testimoniare a prescindere dal fatto che sia stato, o meno, risarcito; infatti, la S.C. con la sentenza n. 19121 del 2019 precisa che “La vittima di un sinistro stradale, infatti, ha sempre un interesse giuridico, e non di mero fatto, all’esito della lite introdotta da altro danneggiato contro un soggetto potenzialmente responsabile nei confronti del testimone.
Infatti, anche quando il diritto del testimone sia prescritto o sia estinto per adempimento o rinuncia, egli potrebbe pur sempre teoricamente intervenire nel giudizio proposto nei confronti del responsabile per far valere il diritto al risarcimento di danni a decorso occulto, o lungolatenti, o sopravvenuti all’adempimento enon prevedibili al momento del pagamento, danni che come ripetutamente affermato da questa Corte sfuggono tanto alla prescrizione (che non decorre con riguardo ai danni ignorati e non conoscibili dalla vittima), quanto agli effetti del c.d. “diritto quesito”, quando non siano stati prevedibili al momento dell’adempimento o della rinuncia”.

Assolutamente irrilevante è, poi, anche la circostanza che la persona trasportata su un veicolo possa beneficiare delle presunzioni previste dall’art. 2054 c.c. o dall’art. 141cod. ass.

Infatti, come esplicitato dalla S.C. con la sentenza del 2019 sopra cit., la responsabilità del vettore e del suo assicuratore nei confronti del trasportato, è pur sempre una responsabilità per colpa presunta, e non una responsabilità oggettiva, di guisa che il trasportato danneggiato ha un interesse giuridico, e non di mero fatto, all’esito della lite introdotta tanto dal vettore contro l’antagonista (nella specie contro il FGVS), così come a quella eventualmente introdotta da quest’ultimo contro il primo.

Detto ciò in ordine all’incapacità a testimoniare dei terzi trasportati, anche le dichiarazioni rese nell’immediatezza dagli stessi non appaiono utilizzabili, considerato che appunto l’efficacia probatoria dell’atto pubblico è limitata ai fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza e alla provenienza delle dichiarazioni, senza implicare l’intrinseca veridicità di esse o la loro rispondenza all’effettiva intenzione delle parti (cfr. in questo senso tra le tante Cass. n. 20520/2020).