Incidente stradale – Danni del trasportato – Responsabilità di uno dei convenuti negata in primo grado – Appello incidentale subordinato – Necessità
“Nel caso in cui il trasportato proponga domanda risarcitoria nei confronti di due soggetti ed il giudice ritenga uno solo di questi responsabile dell’evento dannoso, nel giudizio di appello promosso da quest’ultimo il danneggiato – che intenda ottenere la condanna anche dell’altro convenuto – ha l’onere di proporre appello incidentale subordinato, restando altrimenti irrilevante nei suoi confronti il regime di solidarietà previsto in astratto dalla legge per la corresponsabilità del sinistro”.
Nel ritenere infondato il motivo di ricorso proposto avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano dal danneggiato terzo trasportato, la Suprema Corte ha precisato che “a norma dell’art. 346 c.p.c., le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non sono espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate. In primo grado, l’infortunato aveva chiesto la condanna di entrambi i conducenti al risarcimento del danno. In sede di gravame lo stesso ha chiesto che fosse … confermata la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva dichiarato il conducente del veicolo su cui era trasportato unico responsabile del sinistro e lo aveva condannato all’intero risarcimento del danno … “._x000d_
L’infortunato, dunque, non ha riproposto in appello alcuna domanda nei confronti del conducente dell’altro veicolo coinvolto nel sinistro, con conseguente rinuncia a quella da lui proposta in primo grado. Ciò ha comportato che la Corte d’Appello, una volta accertata la concorrente responsabilità di entrambi i conducenti (in parziale riforma della sentenza di primo grado), non aveva il potere di emettere condanna risarcitoria anche nei confronti del conducente non ritenuto responsabile dal giudice di prime cure._x000d_
Pertanto, la S.C. conclude enunciando il principio in virtù del quale: “nel caso in cui sia stata proposta domanda risarcitoria nei confronti di più soggetti ed il giudice ritenga uno solo di questi esclusivo responsabile dell’evento dannoso e contro di lui pronunci condanna all’integrale risarcimento, il danneggiato, per ottenere in appello anche la condanna di colui che il primo giudice aveva ritenuto esente da responsabilità (e al quale , invece, il giudice del gravame ha attribuito, a seguito di altrui appello, la corresponsabilità dell’evento), ha l’onere, ai sensi dell’art. 346 c.p.c., di riproporre in appello la domanda anche nei confronti di questo, altrimenti quella sua originaria si intende rinunciata ed il giudice d’appello correttamente pronunzia condanna di parziale risarcimento solo nei confronti di colui che era stato in primo grado condannato a risarcire il danno per intero”.