22 Settembre 2008

Incidente stradale – Solidarietà – Terzo trasportato – Citazione in giudizio di un solo – Rinuncia alla solidarietà – Insussistenza

“Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno. La graduazione delle colpe ha mera funzione di ripartizione interna tra i coobbligati della somma versata a titolo di risarcimento del danno e non elide affatto la solidarietà tra loro esistente. Sicché, la circostanza che il danneggiato si sia rivolto in giudizio contro uno solo degli autori del fatto dannoso (o, addirittura, abbia agito in maniera tale da escludere del tutto la responsabilità dell’altro) non comporta rinuncia alla solidarietà tra tutte le persone alle quali lo stesso fatto dannoso si accerta essere imputabile”.

Nella sentenza in esame la Suprema Corte coglie l’occasione per ribadire che la persona danneggiata in conseguenza di un fatto illecito imputabile a più persone legate dal vincolo della solidarietà può pretendere la totalità della prestazione risarcitoria anche da una sola delle persone coobbligate, mentre la diversa gravità delle rispettive colpe di costoro e l’eventuale diseguale efficienza causale di esse può avere rilevanza solo ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento tra i corresponsabili._x000d_
In definitiva, l’articolo 2055 c.c. – nello stabilire che, se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno – rappresenta una specificazione in tema di fatti illeciti dei canoni fondamentali delle obbligazioni solidali._x000d_
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