01 Ottobre 2009

Indennizzo diretto – Comunicazione da parte della propria impresa di assicurazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto – Inammissibilità dell’azione giudiziaria

“Nell’azione di risarcimento dei danni prodotti dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, al presunto danneggiato non è ammessa l’azione diretta di cui all’art. 149 cod. ass. nel caso in cui la propria Compagnia di assicurazione gli abbia comunicato di non poter liquidare il danno in quanto dalle opportune verifiche si è riscontrata una sua responsabilità e/o corresponsabilità”.

Il Decidente, ribadita la mera facoltatività dell’azione diretta ex art. 149 cod. ass. (v. Corte Cost. 10/06/2009, n. 180), coglie l’occasione per precisare che “una volta esperita infruttuosamente la procedura stragiudiziale nei confronti della propria compagnia di assicurazione (art. 149) o di quella del vettore (art. 141) – in caso di mancata comunicazione di motivi che impediscono il risarcimento diretto, ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta entro i termini previsti dall’art. 148, o di mancato accordo – il danneggiato può proporre l’azione giudiziale di cui all’art. 145, 2° co., nei soli confronti della propria Compagnia di assicurazione o di quella del vettore. Infatti, in applicazione della norma di cui all’art. 12, 1° co., delle disp. sulla legge in generale del c.c. che dispone: nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese del significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dalla intenzione del legislatore, l’interpretazione letterale della norma di cui agli artt. 141 e 149 esclude la legittimazione passiva del responsabile civile rispetto alla pretesa creditoria del danneggiato nei confronti della propria compagnia di assicurazione e di quella del vettore. Il significato letterale del verbo “può” di cui all’art. 149, si deve interpretare nel senso che il danneggiato non è obbligato a proporre l’azione giudiziaria nei confronti della propria compagnia di assicurazione, ma può, in alternativa, (con una interpretazione costituzionalmente orientata) scegliere, ex art. 144, di evocare in giudizio la comparsa del responsabile civile e quest’ultimo quale litisconsorte necessario. _x000d_
In assenza di espresse modifiche, non appare dubitabile che il danneggiato ha la facoltà di agire in giudizio nei soli confronti del danneggiante (avendolo, però, preventivamente messo in mora) o congiuntamente con la sua compagnia di assicurazione, ai sensi degli artt. 2043 e 2054 c.c.”._x000d_
Prosegue, poi, il Giudice di Pace di Pozzuoli affermando che “una volta intrapreso il percorso risarcitorio di cui agli artt. 149 e 141 citando in giudizio la propria compagnia di assicurazione o quella del vettore, non si può estendere l’azione al responsabile civile perché gli articoli citati non lo prevedono._x000d_
La presenza del responsabile civile nel giudizio diretto e nel giudizio nei confronti della compagnia di assicurazione del terzo trasportato, lungi dal semplificare, avrebbe l’effetto di complicare l’iter processuale. Si pensi, ad esempio, all’ipotesi in cui il convenuto spieghi domanda riconvenzionale, oppure chieda la chiamata in garanzia del proprio assicuratore, oppure chieda la sua estromissione dal giudizio per carenza di legittimazione passiva e la condanna alle spese di giudizio, in forza, proprio, dell’art. 149 che, si ripete, lo esclude. _x000d_
La legittimazione passiva del responsabile civile all’interno dell’azione diretta e dell’azione del terzo trasportato, contro l’intenzione del legislatore, vanificherebbe la finalità della norma ed anzi, porterebbe a procrastinare la durata dei processi e ciò in contrasto con l’esigenza di garantire la celerità e concentrazione del giudizio prevista dall’art. 111 della Costituzione”.