Indennizzo INAIL: copre solo l’inabilità permanente
Il danno biologico coperto dall'INAIL si riferisce esclusivamente e soltanto alla menomazione permanente dell'integrità psico fisica, che si protrae, cioè, per tutta la vita, che può essere assoluta o parziale e decorre dal giorno successivo a quello della cessazione dell'inabilità temporanea (art. 74, secondo comma, T.U. INAIL). Esulano, dunque, dal sistema assicurativo, sia il «danno biologico temporaneo» che il cd. «danno morale».
L’attuale sistema assicurativo previdenziale non copre il danno biologico temporaneo.
In base al D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13, e al D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 66, comma 1, nr. 2, il danno biologico risarcibile dall’INAIL è solo quello relativo all’inabilità permanente (v. Cass., sez. lav., nr. 4972 del 2018; Cass., sez. lav., nr. 20392 del 2018; Cass., sez. III, nr. 24474del 2020).
L’art. 13 del Decreto Legislativo in commento (secondo il testo in vigore dal 14.06.2001), al secondo comma, stabilisce, in particolare, che «In caso di danno biologico […] l’INAIL, nell’ambito del sistema d’indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all’art. 66, comma 1, n. 2), del testo unico, eroga l’indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni[…]».
A sua volta, l’art. 66 del T.U. (id est: del D.P.R. nr. 1124 del 1965) elenca le prestazioni dell’assicurazione, fornite dall’INAIL, nelle seguenti: 1) un’indennità giornaliera per l’inabilità temporanea; 2) una rendita per l’inabilità permanente; 3) un assegno per l’assistenza personale continuativa; 4) una rendita ai superstiti e un assegno una volta tanto in caso di morte; 5) le cure mediche e chirurgiche, compresi gli accertamenti clinici; 6) la fornitura degli apparecchi di protesi.
In relazione al danno biologico temporale e al cd. danno morale, per i quali, a seconda delle diverse ricostruzioni, può parlarsi di «danno biologico terminale» e di «danno morale terminale o catastrofale o catastrofico» (v., sul tema, Cass., Sez.un., nr. 15350 del 2015; in particolare, in motivazione, par. 3.1, terzo capoverso; in seguito, tra le altre, v. Cass., sez. lav., nr. 8580 del 2019), trasmissibili iure hereditatis, non viene, dunque, in rilievo la tutela garantita dall’INAIL.