Infortunio sul lavoro – Normativa antinfortunistica- Ambito di applicazione – Appalto – Responsabilità del committente – Ambito di operatività – Obbligo di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione – Condizioni – Limiti – Misure di prevenzione
“In tema di infortuni sul lavoro, deve escludersi la sussistenza di profili di responsabilità del committente nel contratto di appalto per inosservanze alle misure di prevenzione, che non attengano ai rischi comuni dei lavoratori dipendenti del committente stesso e dell’appaltatore, ma riguardino i soli dipendenti dell’appaltatore, giacché l’obbligo di cooperazione posto a carico dei datori di lavoro, al fine di predisporre e applicare le misure di prevenzione e protezione necessarie, non può intendersi come obbligo del committente di intervenire in supplenza dell’appaltatore tutte le volte in cui costui ometta, per qualsiasi ragione, di adottare le misure di prevenzione prescritte a tutela soltanto dei suoi lavoratori, poiché la cooperazione, se così la si intendesse, si risolverebbe in un’inammissibile «ingerenza» del committente nell’attività propria dell’appaltatore al punto di stravolgere completamente la figura dell’appalto”.
La sentenza in epigrafe ha rappresentato l’ennesima occasione (cfr.: Cass. Pen., sez. IV, 18.05.2007, n. 19372; Cass. Pen., sez. IV 05.06.2008, n. 22622) per tracciare un quadro dettagliato dei poteri-doveri del committente e dell’appaltatore, nonchè per prevenire ingerenze del primo nella sfera di competenza funzionale del secondo. A dire del Giudice di legittimità, in particolare, l’art. 7, comma 2 del D.lgs. n. 626/1994 – che prevede, a carico dei datori di lavoro (quindi, sia il committente, sia l’appaltatore) il dovere di “coopera[re] all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto” – deve essere interpretato nel senso che, “qualora per la natura e le caratteristiche dell’attività commissionata, questa si possa svolgere in una zona o in un settore separato, senza che i rischi si estendano fino a coinvolgere i dipendenti del committente, quest’ultimo non ha alcun motivo di intervenire sull’appaltatore per esigere da lui il rispetto della normativa di sicurezza, surrogandosi allo stesso, qualora non vi provveda, o revocando l’incarico e interrompendo il rapporto”. In sostanza, la “cooperazione” tra committente e appaltatore è ammessa nella misura in cui serva ad eliminare, o ridurre, la fascia di rischio comune ai lavoratori delle due parti; per il resto, ciascun datore di lavoro deve provvedere autonomamente alla tutela dei propri prestatori d’opera subordinati, assumendosene la connessa responsabilità.