31 Agosto 2020
Infortunio sul lavoro e Regresso INAIL: prescrizione triennale dopo patteggiamento
Cass. Civ., sez. lav., sentenza 7 agosto 2020, n. 16847 (rel. D'Antonio)
In tema di azione di regresso dell'Inail ai sensi dell'art. 112 d.P.R. n. 1124 del 1965 nei confronti delle persone civilmente responsabili per le prestazioni erogate a seguito di infortunio sul lavoro, e avuto riguardo alla distinzione tra le ipotesi in cui manchi un accertamento del fatto - reato da parte del giudice penale (ove l'azione di regresso è soggetta a termine triennale di decadenza) e le ipotesi di sussistenza di tale accertamento con sentenza penale di condanna (in cui l'azione di regresso é soggetta a termine triennale di prescrizione), la sentenza di applicazione della pena su richiesta dell'imputato, pronunciata dal giudice penale ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., deve ritenersi di condanna, con la conseguenza che il termine di cui all'art. 112 cit. si configura come termine di prescrizione ed è pertanto suscettibile di interruzione." ( cfr Cass n 2242/2007, 2628/2006).
In particolare, l'applicazione della pena su richiesta - cd. patteggiamento - costituisce una ipotesi di definizione anticipata del procedimento penale mediante una sentenza con cui il giudice, verificata la correttezza della qualificazione giuridica del fatto contestato e valutata la ricorrenza di circostanze con la comparazione fra le stesse, applica la pena concordata tra imputato e P.M., se ritenuta congrua, sempre che non ritenga di dover prosciogliere l'imputato. Ne consegue che la sentenza non può essere annoverata tra quelle di proscioglimento essendo anzi ai sensi dell'art 444 cpp , comma 1, equiparata ad una pronuncia di condanna, salvo diverse disposizioni di legge. In tali casi, il termine di cui si tratta va ritenuto di prescrizione, suscettibile di interruzione.