07 Giugno 2019

Inoperatività della garanzia: l’eccezione su polizza è mera difesa e non eccezione in senso proprio

Tribunale di Catania, sez. V civ., sentenza 27 maggio 2019, n. 2220 (g. G. Artino Innaria)
In tema di assicurazione della responsabilità civile, l'eccezione di inoperatività della polizza assicurativa non costituisce un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa volta a contestare il fondamento della domanda, assumendo l'estraneità dell'evento ai rischi contemplati nel contratto. Essa, pertanto, è deducibile per la prima volta in appello.
Ne viene che la contestazione dell'operatività della garanzia assicurativa non integra una eccezione in senso proprio, attinente ad un fatto impeditivo-estintivo del diritto dell'assicurato, di cui deve dare prova l'assicuratore, bensì costituisce una mera difesa, che investe i fatti costitutivi della domanda dell'assicurato, cui, pertanto, incombe l'onere di dimostrare l'esistenza della polizza e la sua operatività, anche con riguardo all'avvenuto adempimento degli obblighi di pagamento dei premi.
Nel caso di specie, non avendo l'assicurato assolto tale onere probatorio, la domanda di manleva è stata rigettata.