Insidia – Buca – Esclusa responsabilità della P.A. ex art. 2051 c.c. e art. 2043 c.c. – Non ricorrono i requisiti della non visibilità e non prevedibilità
Deve rigettarsi la domanda risarcitoria nel caso in cui non si rinvengano nessuno degli elementi costitutivi della insidia e/o trabocchetto, rappresentati dalla assoluta imprevedibilità e dalla invisibilità oggettiva, dovendosi ritenere, nel caso di specie, che l’attrice sia caduta per sua esclusiva imprudenza visto che il dissesto del marciapiede era molto visibile. L’incidente occorso all’attrice non è, dunque, ascrivibile a fatto e colpa del Comune convenuto.
Il Giudice non ha ritenuto configurabile nel caso di specie una responsabilità ex art. 2051 c.c. a carico dell’Ente proprietario della strada comunale, in quanto trattasi di beni che, per la loro estensione e per l’apertura all’uso generale della collettività, non consentono il realistico esercizio di quei poteri di controllo e vigilanza destinati a prevenire l’insorgenza del determinismo della cosa, di processi generatori di eventi lesivi di diritti ed interessi di terzi.
E’ stato, dunque, applicato il disposto dell’art. 2043 c.c., dovendosi in tal caso parlare di insidia stradale ove l’anomalia si trova su una strada di apparente normalità e riveste le caratteristiche del pericolo occulto, non visibile e non evitabile. Non ogni danno provocato dall’insidia – osserva il Giudice – dà, infatti, luogo al risarcimento ma solo ove è dimostrato dal danneggiato che il pregiudizio subito non era evitabile e prevedibile con l’utilizzo dell’ordinaria diligenza.
Orbene, nel caso di specie, dall’esame delle riproduzioni fotografiche in atti emerge che, nel luogo teatro del sinistro, non era rinvenibile alcuna insidia, trattandosi di un’aiuola piuttosto ampia, con ivi piantato un alberello, illuminata con impianto pubblico che, nonostante l’omessa manutenzione della stessa e del pavimento del marciapiedi intorno ad essa che lo rendeva disconnesso, le ampie dimensioni e la localizzazione rendevano prevedibile ed evitabile l’alterazione del fondo stradale, tant’è vero che la teste, che si trovava insieme all’attrice, non è caduta.