29 Giugno 2026

Insidia – Danni micropermanenti – Liquidazione equitativa ex art. 139 CdA

Tribunale di Termini Imerese, sezione civile, sentenza 22 giugno 2026, n. 1273 (g. F. Bonsangue)
Ai fini della liquidazione del risarcimento dei danni di lieve entità subite a causa di una insidia, devono utilizzarsi i parametri equitativi di cui al decreto ministeriale DPR n. 12/2025, aggiornato al 18.07.2025, integrativo dell’art. 139 CdA (valore del primo punto di invalidità € 963,40). Se, infatti, per lesioni di entità superiore al 9%, a seguito dell’adozione della Tabella Unica Nazionale, la giurisprudenza ha ritenuto i parametri di cui alla suddetta tabella utilizzabili anche in caso di liquidazioni di danni non derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti, in caso di lesioni cd. micropermanenti può ritenersi valido analogo criterio, posto che il DPR 12/2025 è stato emesso in attuazione dell’art. 138, co. 1 lett. b cod. ass. ed ha finalità del tutto analoghe a quelle di cui al successivo art. 139 per le lesioni di lieve entità (nel medesimo senso v. Trib. Napoli n. 8858/2026 e Trib. Palermo n. 3573/2026).

Quanto al criterio di liquidazione, il Giudice di merito, rifacendosi a quanto recentemente affermato dalla Corte di cassazione, ha rilevato che la Tabella Unica Nazionale approvata con d.P.R. n. 12/2025, pur trovando applicazione diretta nei soli casi e limiti previsti dalla legge, costituisce parametro privilegiato della valutazione equitativa del danno non patrimoniale da lesione del bene salute, suscettibile di applicazione generalizzata in via indiretta, quale criterio di concretizzazione dell’equità anche al di fuori del suo ambito di efficacia diretta, in quanto conforme ai principi di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c. (cfr. Cass. Civ. n. 8630/2026).

Tale orientamento impone di rivedere il principio espresso da consolidata giurisprudenza di merito e di legittimità, secondo cui i criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall’art. 139 cod. ass., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali (per tutte, Cass. 12408/2011).

 

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