24 Marzo 2021
Insidia – Macchia d’olio – Esclusa responsabilità della P.A.
Cass. Civ., sez. III, ordinanza 11 marzo 2021, n. 6826 (rel. Scarano)
La P.A. rimane liberata dalla responsabilità ex art. 2051 c.c. in relazione ai beni demaniali ove fornisca la prova liberatoria che l'evento è stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero che abbia esplicato la sua potenzialità offensiva prima che, con la diligenza richiesta dallo specifico caso concreto, fosse possibile l'intervento riparatore dell'ente custode ( cfr. Cass., 9/3/2020, n. 6651; Cass., 18/6/2019, n. 16295; Cass., 19/3/2018, n. 6703 ), e cioè allorquando, in caso di repentina e imprevedibile alterazione dello stato della strada e delle sue pertinenze, l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con diligenza per tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile condizione di pericolo determinatasi ( cfr., da ultimo, Cass., 10/6/2020, n. 11096. Cfr. altresì, con riferimento a diversa fattispecie, Cass., 5/5/2020, n. 8466).
Nel caso di specie, il motociclista era caduto a causa di una macchia d'olio rilasciata sulla carreggiata da un veicolo pochissimo tempo prima del sinistro. Sicché è pacificamente escluso che la cadenza temporale tra il rilascio della sostanza viscida ed il verificarsi del sinistro potesse consentire all'Amministrazione competente un qualsivoglia intervento a salvaguardia dell'incolumità e sicurezza del traffico veicolare.