08 Marzo 2018

Come intendere il vizio motivazionale di cui all’art. 360, com.1, n.5 c.p.c., ai fini del ricorso in Cassazione

Cass. Civ., sez. VI, ordinanza 7 marzo 2018, n. 5355
Alla luce del testo dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella formulazione novellata ed attualmente vigente, non è più configurabile il vizio di insufficiente e/o contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, non potendo neppure ritenersi che il vizio di contraddittoria motivazione sopravviva come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del n. 4) del medesimo art. 360 cod. proc. civ., e dovendosi, inoltre, escludere qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione.
Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione.