04 Luglio 2016

Interessi anatocistici o usurari e onere probatorio

“Nel caso in cui il correntista agisca in giudizio per la ripetizione delle somme indebitamente versate alla banca a titolo di interessi anatocistici e/o usurari, è tenuto ad allegare i fatti posti a fondamento della domanda, dimostrando l’esistenza di specifiche poste passive del conto corrente oggetto di causa. Perchè il detto onere possa ritenersi adempiuto è necessario, per l’attore, produrre il contratto di conto corrente nonché gli estratti conto relativi a tutto il rapporto contrattuale, dal momento che solo la produzione dell’intera sequenza degli estratti conto consente di ricostruire in maniera puntuale il rapporto contrattuale intercorso tra le parti, in modo tale da poter verificare la pattuizione e l’effettiva applicazione di interessi anatocistci e/o usurari”.
Nel caso di specie, la mera produzione degli scalari non è stata ritenuta idonea a ricostruire in modo analitico il rapporto e, quindi, la domanda attorea di ripetizione è stata rigettata.

Si tratta di un principio pacificamente ammesso in giurisprudenza, dal momento che, in applicazione dell’art. 2697 c.c., la parte che agisce in giudizio deve ottemperare all’onere probatorio e, anche violando il criterio talvolta utilizzato della c.d. vicinanza della prova, privo di adeguato supporto normativo, si richiede all’attore di produrre il contratto e tutti gli estratti conto emessi dall’inizio alla chiusura del rapporto. Solo la detta produzione consente la ricostruzione integrale del rapporto con dati contabili certi, e quindi l’esatta determinazione del saldo, depurato da eventuali interessi ultralegali, usurari e anatocistici, non potendo tale accertamento essere operato con criteri presuntivi, approssimativi o equitativi come il c.d. saldo zero (Trib. Bari, sez. IV, 1 marzo 2016).
Tali prove, inoltre, non sono surrogabili mediante una consulenza tecnica d’ufficio, che sarebbe meramente esplorativa (Cass. civ., Sez. III, 15 gennaio 2013, n. 798).

Trib. Cagliari, sez. I, 8 giugno 2016, n. 1781