Intermediario finanziario
"L’Istituto di credito preponente risponde in solido con il promotore finanziario del danno cagionato da quest’ultimo nonostante l’esistenza di un rapporto fiduciario con gli investitori, rapporto che non costituisce una delle «anomalie» in grado di escludere il nesso di occasionalità necessaria tra le mansioni affidate al promotore e l’operato dello stesso”
Con la decisione in commento la Corte di Cassazione conferma un preesistente orientamento, in ragione del quale la Banca è tenuta in solido con il promotore finanziario a risarcire i danni discendenti dalla condotta illecita del preposto ove risulti un rapporto di occasionalità necessaria tra i comportamenti fonte di pregiudizio per l’investitore e le mansioni al cui assolvimento è chiamato il promotore. Detto altrimenti, la condotta illecita posta in essere dal promotore finanziario deve rientrare nel quadro delle attività funzionali all’esercizio delle incombenze affidategli (Cass. n. 1741/11).
La norma che giustifica la solidarietà in tale materia è costituita dall’art. 31, comma 3, TUF e, in applicazione della stessa, la giurisprudenza ne ha chiarito i limiti di operatività precisando che “L’intermediario risponde per i danni arrecati a terzi dai promotori finanziari nello svolgimento delle incombenze loro affidate purché il fatto illecito del promotore sia legato da un nesso di occasionalità necessaria con l’esercizio delle mansioni cui sia adibito, sicché il comportamento doloso (anche di rilevanza penale) del preposto pur non interrompendo, di norma, il nesso causale fra l’esercizio delle incombenze e il danno, ove si verifichino determinate circostanze, quali una condotta del risparmiatore “anomala”, vale a dire, se non di collusione, quanto meno di consapevole e fattiva acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore, è configurabile – e il relativo accertamento compete insindacabilmente al giudice di merito – l’assoluta estraneità della banca al fatto del promotore, sì da interrompere il nesso causale ed escludere la responsabilità dell’Istituto di credito” (Cass. civ., Sez. I, sentenza 10 novembre 2015, n. 22956, in www.cassazione.net).
La responsabilità solidale della Banca, quindi, può essere esclusa unicamente nel caso in cui sia possibile ravvisare l’esistenza di una qualche anomalia in grado di recidere il nesso di occasionalità necessaria, come nel caso in cui il promotore abbia ricevuto mandato esplicito da parte degli investitori.
In termini più generali, per escludere la responsabilità solidale della banca per i danni arrecati a terzi nello svolgimento dell’incarico affidato al promotore, non basta la mera consapevolezza da parte dell’investitore della violazione da parte del promotore delle regole di comportamento previste a tutela dei risparmiatori, occorrendo invece “che i rapporti tra promotore e investitore presentino connotati di anomalia, se non addirittura di connivenza o di collusione in funzione elusiva della disciplina legale” (Cass. n. 6708/10; Cass. n. 27925/13 e Cass. n. 22956/15). Per escludere il nesso di occasionalità necessaria e, quindi, la responsabilità solidale della banca proponente è necessario che la condotta dell’investitore si configuri, se non come collusione, almeno come consapevole e fattiva acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore, con accertamento che compete unicamente al giudice di merito.
Nel caso di specie, è stata esclusa l’anomalia del rapporto in quanto l’investitore era correntista presso l’Istituto di credito chiamato in solido con il promotore finanziario reo di avere effettuato operazioni allo scoperto senza apposita autorizzazione. L’esistenza di un rapporto fiduciario tra l’investitore e il promotore non costituisce anomalia tale da recidere il nesso di occasionalità necessaria, dal momento che non era emerso che i clienti fossero mossi da scopi elusivi della disciplina legale o fossero consapevoli di questi scopi in capo al promotore finanziario o che comunque avessero agito per finalità estranee ai contratti in essere con la banca.
Il rapporto fiduciario non è idoneo, di per sé, a dare luogo ad anomalie significative, tanto da potere ritenere che l’operato del promotore si svolga in un ambito del tutto estraneo a quello delle mansioni affidategli dalla preponente e che tale estraneità si manifesti anche rispetto all’investitore.