12 Marzo 2019

Investimento pedone – Prova rigorosa a carico del conducente per escludere la presunzione di responsabilità

Cass. Civ., sez. III, ordinanza 28 febbraio 2019, n. 5819 (rel. P. Gianniti)
Al fine di poter superare la presunzione legale di responsabilità a carico dell'investitore, attribuendo alla condotta del pedone l'esclusiva responsabilità del mortale sinistro, è necessario individuare quale avrebbe dovuto essere la corretta condotta di guida del conducente del veicolo investitore alla luce dei principi che governano la materia.
Infatti, in materia di responsabilità civile da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di pedone, la responsabilità del conducente è esclusa soltanto nel caso in cui risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione questa ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, sicchè l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti. (cfr. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4551 del 22/02/2017).
E, in caso di investimento del pedone, la prova liberatoria, che al conducente spetta fornire, è particolarmente rigorosa, tanto che la responsabilità di quest'ultimo non viene meno neppure nel caso in cui il pedone abbia repentinamente attraversato la strada, sempre che tale condotta anomala del pedone fosse, per le circostanze di tempo e di luogo, ragionevolmente prevedibile (Sez. 3, Sentenza n. 524 del 12/01/2011).

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