17 Febbraio 2021
Ipotesi di notificazione nulla e atto di rinnovazione
Cass. Civ., sez. I, sentenza 3 febbraio 2021, n. 2460 (rel. S. Oliva)
La notifica dell'atto introduttivo di un giudizio che sia stata eseguita direttamente all'Amministrazione dello Stato e non presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato (nei casi nei quali non si applica la deroga alla regola di cui all'art. 11 del R. D. 30 ottobre 1933, n. 1611) non può ritenersi affetta da mera irregolarità o da inesistenza, bensì - secondo quanto disposto dalla citata norma - da nullità, ed è quindi suscettibile di rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c. ovvero di sanatoria, nel caso in cui l'Amministrazione si costituisca (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18849 del 15/09/2011; Cass. Sez. L, Sentenza n. 5853 del 08/03/2017; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 24032 del 30/10/2020).
Analogamente, è nulla, e non meramente irregolare, né inesistente, la notificazione eseguita erroneamente presso l'Avvocatura Generale dello Stato, anziché presso quella Distrettuale del luogo in cui ha sede l'ufficio giudiziario davanti al quale è proposta l'azione o l'impugnazione (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 28267 del 04/11/2019; Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 19826 del 26/07/2018).
Del pari, è nulla la notificazione eseguita presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, anziché presso quella Generale, quando la norma preveda che la notifica debba eseguirsi presso quest'ultima (Cass. Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 608 del 15/01/2015; Cass. Sez. 2, Ordinanza interlocutoria n. 22079 del 17/10/2014).
In tutti i predetti casi, il giudice è tenuto ad ordinare la rinnovazione della notificazione nulla (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10457 del 26/11/1996; Cass. Sez. U, Sentenza n. 4573 del 06/05/1998; Cass. Sez. 1, Ordinanza interlocutoria n. 15062 del 30/06/2006; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2442 del 02/02/2011), anche in difetto di istanza di parte, poiché, trattandosi di questione attinente alla regolare costituzione del contraddittorio e, quindi, ad inderogabili disposizioni d'ordine pubblico processuale, essa è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello di legittimità, con il solo limite derivante dall'eventuale formazione del giudicato su di essa (Cass. Sez. 2, Sentenza n.17189 del 06/08/2007).