03 Dicembre 2018

La compensatio lucri cum damno in caso di indennizzo per malattia contratta a causa di servizio

Cass. Civ., Sez. III, sentenza 30 novembre 2018, n. 31007 (Rel. Olivieri)
1) La regola generale non è il "cumulo" dei benefici e del risarcimento del danno, ma -avuto riguardo alla funzione compensativa del danno assolta dalle rispettive obbligazioni- è quella desumibile dall'art. 1223 c.c. di evitare duplicazioni delle poste dirette a reintegrare la compromissione dei diritti violati (la cumulabilità di poste aventi analoga funzione compensativa, introduce una deroga alla regola generale e deve essere, pertanto, espressamente prevista: cfr. art. 2, comma 1,della legge 25 febbraio 1992 n. 210);
2-) la mancata previsione di meccanismi di recupero dell'indennizzo, non assume rilevanza nella fattispecie in quanto, essendo unico il soggetto (Amministrazione statale) obbligato al risarcimento del danno ed al pagamento della elargizione speciale e degli assegni periodici, trova applicazione la regola per cui quando, "pur in presenza di titoli differenti, vi sia unicità del soggetto responsabile del fatto illecito fonte di danni ed al contempo obbligato a corrispondere al danneggiato una provvidenza indennitaria, vale la regola del diffalco, dall'ammontare del risarcimento del danno, della posta indennitaria avente finalità compensativa" (cfr. in termini, con riferimento a fattispecie analoga: Corte cass. Sez. 3, Ordinanza n. 24180 del 04/10/2018);
3-) il parametro di calcolo dell'ammontare delle indennità, riferito al tipo di lesione ed al grado percentuale di invalidità permanente da riconoscere ai postumi derivati al militare (successivamente deceduto) dal fatto illecito, non è indicativo della voce di danno che si intende compensare, atteso che la erogazione dei benefici ai familiari superstiti non corrisponde ad esigenze riconducibili al fenomeno successorio (dunque alla trasmissione "jure herditatis" di un credito che era entrato a far parte del patrimonio del "de cuius"), quanto piuttosto ad esigenze proprie dei destinatari i quali, a causa dell'illecito e della morte del proprio congiunto, hanno sofferto -quali conseguenze immediate e dirette- danni nella propria sfera giuridica di natura patrimoniale e non patrimoniale, che le provvidenze assistenziali intendono - parzialmente- compensare. Il quomodo del calcolo dell'indennizzo è rimesso alla scelta discrezionale del Legislatore che, nella specie, ha inteso ancorare la modulazione del "quantum" al grado percentuale di invalidità permanente che sarebbe stato riconosciuto al militare ove non fosse deceduto (in altri casi il Legislatore ha optato, invece, per la erogazione di un "assegno una tantum" in misura fissa o parametrata proporzionalmente al tipo di lesione od al grado di invalidità permanente), e non incide sulla natura o sulla voce di danno risarcibile, trattandosi di emolumenti "omnicomprensivi" in quanto rivolti a compensare indifferentemente tutte le conseguenze pregiudizievoli, patrimoniale e non patrimoniali, subite direttamente dai familiari della vittima, e dunque a soddisfare il medesimo credito risarcitorio derivato dall'illecito e vantato "jure proprio" dai superstiti.
Ne discende la compensabilità delle dette voci indennitarie-risarcitorie.

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