27 Dicembre 2018
Quando la condizione deve ritenersi “meramente potestativa” ai sensi dell’art. 1355 c.c.
Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 21 dicembre 2018, n. 33198 (Rel. Dell'Utri)
La condizione deve ritenersi "meramente potestativa" quando consiste in un fatto volontario il cui compimento o la cui omissione non dipende da seri o apprezzabili motivi, ma dal mero arbitrio della parte, svincolato da qualsiasi razionale valutazione di opportunità e convenienza, sì da manifestare l'assenza di una seria volontà della parte di ritenersi vincolata dal contratto, mentre si qualifica "potestativa" quando l'evento dedotto in condizione è collegato a valutazioni di interesse e di convenienza e si presenta come alternativa capace di soddisfare anche l'interesse proprio del contraente, soprattutto se la decisione è affidata al concorso di fattori estrinseci, idonei ad influire sulla determinazione della volontà, pur se la relativa valutazione è rimessa all'esclusivo apprezzamento dell'interessato (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. III, sentenza n. 18239 del 26/08/2014). Nel caso di specie, del tutto correttamente la corte territoriale ha individuato, nell'impegno del debitore ad eseguire il pagamento del debito riconosciuto "compatibilmente con le proprie possibilità" e "senza limiti di tempo", il ricorso di circostanze condizionanti del tutto prive di oggettiva consistenza, univocità, controllabilità e riconoscibilità, arbitrariamente rimesse alle valutazioni del debitore e tali da non consentire, a fondamento delle stesse, l'individuazione di alcun interesse meritevole di apprezzamento e di tutela, sì da integrare gli estremi di una condizione meramente potestativa nulla (ex art. 1355 c.c.).