21 Febbraio 2018

La Corte Costituzionale sulla legittimità della normativa in tema di vendita di immobili da costruire

C. Cost., sentenza 19 febbraio 2018, n. 32
Rientra nella discrezionalità del legislatore perimetrare l’apparato delle garanzie di cui al D.Lgs. n. 122/2005 riferendo la loro applicazione alla compravendita di immobili la cui futura costruzione già si collochi nell’alveo del rispetto della normativa urbanistica per essere stato almeno richiesto il permesso di costruire senza che dal principio di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.), in riferimento al tertium comparationis dedotto dal giudice rimettente, possa farsi derivare un’esigenza costituzionale di parificazione mediante l’estensione delle stesse garanzie anche alla diversa fattispecie della vendita di immobili da costruire per i quali non sia stato neppure richiesto il relativo permesso.