07 Maggio 2018

La negoziazione in contropartita diretta può essere conclusa dall’intermediario

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 4 maggio 2018, n. 10802
La negoziazione in contropartita diretta costituisce uno dei servizi di investimento al cui esercizio l'intermediario è autorizzato, al pari della negoziazione per conto terzi, come si evince dalle definizioni contenute nell'art. 1 del d.lgs. n. 58 del 1998, essendo essa una delle modalità con le quali l'intermediario può dare corso ad un ordine di acquisto o di vendita di strumenti finanziari impartito dal cliente. Ne deriva che l'esecuzione dell'ordine in conto proprio non comporta, di per sé sola, l'annullabilità dell'atto ai sensi degli artt. 1394 o 1395 c.c. (conf. Cass. 9 giugno 2016 n. 11876).

Allegati