15 Giugno 2018
La revocabilità del pegno costituito per garantire una pluralità di crediti
Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 14 giugno 2018, n. 15697; Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 14 giugno 2018, n. 15698
L'esistenza di una pluralità di debiti garantiti da un medesimo ed unico pegno non osta alla revocabilità di detto pegno, ove ne ricorrano le condizioni anche con riferimento ad uno solo dei debiti garantiti, perché la garanzia opera per intero con riguardo a ciascun debito. La revocabilità dell'atto di costituzione del pegno non può, d'altronde, che investire tale atto nella sua interezza, per ciò stesso privando la banca del diritto di trattenere l'oggetto del pegno e di soddisfare su di esso le proprie ragioni creditorie, destinate invece a trovare collocazione nell'ambito del passivo chirografario della procedura concorsuale. La revoca non si riferisce al credito garantito dal pegno, bensì all'atto costitutivo della garanzia: ragion per cui essa necessariamente implica l'obbligo della banca di restituire - l'intero pegno (o il suo equivalente monetario) indipendentemente dall'importo del debito (anche) a garanzia del quale detto pegno era sorto (Cass., Sez. I, n. 1745/2008); si tratta di considerazioni - riprese anche da Cass. 27830/2017 - che, così come sviluppate da questa Corte avuto riguardo al petitum restitutorio, ben possono replicarsi allorché l'organo concorsuale persegua il diverso risultato del ripristino della par condicio creditorum - nel caso disconoscendo la causa prelatizia che l'altera nello stato passivo - che è comunque il fine proprio dell'istituto revocatorio, ordinario oltre che fallimentare, essendo comune per tale parte la causa petendi, ed indipendentemente dal suo esercizio se in forma di azione o eccezione.