04 Giugno 2019

Quando l’accertamento strumentale non è indispensabile

Cass. Civ., Sez. III, ordinanza 18 aprile 2019, n. 10819 (Rel. Di Florio)
La norma di cui all'art. 139 co. 2 Dlgs 209/2005, come modificato dall'art. 32 co 3-ter e 3 quater DL 1/2012 , convertito con L. 27/2012, deve essere interpretata nel senso di imporre un accertamento rigoroso in rapporto alla singola patologia, tenendo presente che vi possono essere situazioni nelle quali, data la natura della malattia e la modestia della lesione, l'accertamento strumentale risulta, in concreto, l'unico in grado di fornire la prova rigorosa che la legge richiede; ma di non ignorare che sono possibili casi in cui si possa giungere ad una diagnosi attendibile anche senza ricorrere a detti accertamenti, tenuto conto del ruolo insostituibile della visita medico legale e dell'esperienza clinica dello specialista, mediante le quali dovranno essere rassegnate al giudice conclusioni scientificamente documentate e giuridicamente ineccepibili, che è ciò che, soltanto, la legge attualmente richiede.