29 Maggio 2020

L’Assicurazione può concludere da sola una transazione con il terzo danneggiato e chiedere rivalsa al danneggiante

Cass. Civ., sez. III, sentenza 23 aprile 2020, n. 8109 (rel. Cricenti)
La regola del litisconsorzio prevista per il processo non si estende anche alla composizione stragiudiziale della lite, né può ritenersi che l'esclusione dell'assicurato e del conducente dalle trattative possa ledere il diritto di agire in giudizio o in qualche modo di difendersi nella controversia con il danneggiato. Ed infatti, resta impregiudicato il diritto di difesa dei due nel giudizio di rivalsa, dove proprietario e conducente del veicolo possono opporre alla compagnia le loro ragioni a contrasto dell'azione di rivalsa.

In ragione dell'articolo 18 I. 990 del 1969 il terzo danneggiato ha azione diretta verso l'assicurazione, la quale non può opporgli le eccezioni derivanti dal contratto con il danneggiante. Secondo una ragionevole ricostruzione la norma fa sorgere una obbligazione ex lege dell'assicurazione verso il terzo, obbligazione che presuppone il contratto ed il fatto illecito dell'assicurato ai danni del terzo, ma che, verificatisi questi due presupposti, ha la sua fonte nella legge stessa. L'obbligazione ex lege è suscettibile di transazione come ogni altra obbligazione.
La compagnia dunque nel concludere una transazione con il terzo danneggiato altro non fa che transigere una propria obbligazione, senza che venga in discussione un mandato da parte del danneggiante, e senza che dunque rilevi la natura (revocabile o meno) di tale mandato. E' per questo che la medesima norma consente poi alla assicurazione di agire in rivalsa.