Le Sezioni Unite sui criteri di individuazione delle sentenze definitive e non
Ai fini dell'individuazione della natura definitiva o non definitiva di una sentenza che abbia deciso su una delle domande cumulativamente proposte tra le stesse parti, deve aversi riguardo agli indici di carattere formale desumibili dal contenuto intrinseco della stessa sentenza, quali la separazione della causa e la liquidazione delle spese di lite in relazione alla causa decisa. Tuttavia, qualora il giudice, con la pronuncia intervenuta su una delle domande cumulativamente proposte, abbia liquidato le spese e disposto per il prosieguo del giudizio in relazione alle altre domande, al contempo qualificando come non definitiva la sentenza emessa, in ragione dell'ambiguità derivante dall'irriducibile contrasto tra indici di carattere formale che siffatta qualificazione determina e al fine di non comprimere il pieno esercizio del diritto di impugnazione, deve ritenersi ammissibile l'appello in concreto proposto mediante riserva.
Nel caso di specie, in cui nel testo della sentenza si registra la presenza di indici formali tra loro contrastanti (la qualificazione della sentenza come non definitiva da parte del giudice e la regolamentazione delle spese, significativa della separazione della causa e, quindi, della definitività della relativa decisione) si deve escludere, in mancanza di elementi di carattere oggettivo desumibili dalle modalità di svolgimento del processo, l’indagine circa la consapevolezza del giudice nella qualificazione che abbia riguardato il carattere definitivo o non definitivo della sentenza emessa, salvo che si voglia dare ingresso a quei criteri di distinzione di tipo sostanzialistico che la giurisprudenza consolidata di questa Corte ha voluto scongiurare, oppure conferire rilevanza, senza una concreta giustificazione razionale, all’ubicazione in cui la qualificazione è rinvenibile nella sentenza (nell’intestazione o nella motivazione o, come nel caso in disamina, nel dispositivo) o, ancora, consentire una sorta di analisi di tipo psicologico circa l’esistenza di una reale manifestazione volitiva nelle affermazioni contenute in un provvedimento promanante dall’autorità giudiziaria.
Date queste premesse, al fine di inquadrare sotto il profilo sistematico la questione di massima di particolare importanza oggetto di esame, occorre richiamare l’elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale che attribuisce rilevanza al diritto di impugnazione quale fondamentale declinazione del diritto di azione.
A garanzia dell’effettività della tutela offerta dal processo, dunque, non resta che privilegiare, in presenza di contrasto irriducibile tra indici formali di segno opposto intrinseci al provvedimento giurisdizionale che si traduca in una irrisolvibile ambiguità per la parte soccombente, la soluzione che consenta alla stessa l’esercizio nel caso concreto del potere di impugnazione, altrimenti irrimediabilmente compromesso, riconoscendo l’ammissibilità dell’appello proposto mediante riserva.