22 Marzo 2019

Le Sezioni Unite sulla necessità di riproporre le domande e le eccezioni non esaminate in primo grado entro il primo atto difensivo e non oltre la prima udienza

Cass. Civ., Sez. un., sentenza 21 marzo 2019, n. 7940 (Rel. Falaschi)
Nel processo ordinario di cognizione risultante dalla novella di cui alla l. n. 353 del 1990 e successive modifiche, le parti del processo di impugnazione - che costituisce pur sempre una revisio prioris istantiae – nel rispetto dell’autoresponsabilità e dell’affidamento processuale, sono tenute, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia (al di fuori delle ipotesi di domande e di eccezioni esaminate e rigettate, anche implicitamente, dal primo giudice, per le quali è necessario proporre appello incidentale; art. 343 c.p.c.), a riproporre ai sensi dell’art. 346 c.p.c. le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite, con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza, trattandosi di fatti rientranti già nel thema probandum e nel thema decidendum del giudizio di primo grado.

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