18 Gennaio 2018
Le Tabelle di Milano e la possibilità del giudice di quantificare “diversamente” il danno non patrimoniale
Cass. Civ., Sez. III, ordinanza 17 gennaio 2018, n. 911
Nella liquidazione del danno non patrimoniale, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c. deve garantire, non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari. Tale uniformità di trattamento può certamente ritenersi garantita dal riferimento al criterio di liquidazione predisposto attraverso le tabelle del Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale (e al quale la Suprema Corte, in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c.), salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono. L'applicazione di diverse tabelle, ancorché comportante liquidazione di entità inferiore a quella che sarebbe risultata sulla base dell'applicazione delle tabelle di Milano, può essere fatta valere, in sede di legittimità, come vizio di violazione di legge, solo in quanto la questione sia stata già posta nel giudizio di merito. Ove si accerti l'incongruenza del ragionamento posto a fondamento della liquidazione equitativa del danno non patrimoniale - ricorrendo a Tabelle diverse da quelle di Milano, cui deve riconoscersi portata nazionale - deve essere disposta la cassazione sul punto della sentenza impugnata, con rinvio al giudice di merito per la liquidazione del danno non patrimoniale.