20 Febbraio 2012

Legge 17/02/2012 n. 10: è stato abrogato l’art. 26 della Legge di stabilità

E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20.02.2012 la Legge n. 10 del 17.02.2012, per la conversione, con modificazioni, del decreto – legge 22 dicembre 2011, n. 212, relativo alle disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile._x000d_
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Di seguito il testo dell’articolo 1: _x000d_
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” 1. Il decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212, recante disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile, e’ convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. _x000d_
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla_x000d_
osservare come legge dello Stato”. _x000d_
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L’allegato cui si riferisce il primo comma dell’art. 1 prevede:_x000d_
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Allegato _x000d_
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MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 22DICEMBRE 2011, N. 212 _x000d_
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Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 sono soppressi. _x000d_
All’articolo 13, comma 1, alla lettera a), le parole: «euro mille» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.100» ed e’ aggiunta la seguente lettera: «b-bis) all’articolo 769, dopo il terzo comma, e’ aggiunto il seguente: Quando non sono stati apposti i sigilli, l’inventario puo’ essere chiesto dalla parte che ne assume l’iniziativa direttamente al notaio designato dal defunto nel testamento ovvero, in assenza di designazione, al notaio scelto dalla stessa parte». _x000d_
L’articolo 14 e’ sostituito dal seguente: «Art. 14. – (Modifica alla legge 12 novembre 2011, n. 183). -1. L’articolo 26 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e’ abrogato». _x000d_
All’articolo 16: al comma 1, la lettera a) e’ soppressa; il comma 2 e’ soppresso. _x000d_
Il titolo e’ sostituito dal seguente: «Disposizioni urgenti per l’efficienza della giustizia civile». _x000d_
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La modifica più rilevante apportata dalla legge di conversione è costituita dall’abrogazione dell’art. 26 della Legge n. 183/2011 (Legge di Stabilità)._x000d_
Pertanto, non è più necessario che le parti dei giudizi di impugnazione indicati nella norma abrogata presentino la dichiarazione di interesse alla prosecuzione del giudizio medesimo._x000d_
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